- La prestazione può essere resa a favore di una persona, di un gruppo familiare o di una comunità stabile senza fini di lucro (religiosa o militare).
- Il lavoro domestico non può mai essere reso nei confronti di un datore di lavoro imprenditore o libero professionista, ovvero, la normativa non è applicabile quando il lavoratore presta la sua opera non già per le necessità personali del datore di lavoro, ma per il funzionamento dell’attività istituzionale o professionale da questi svolta.
Le prestazioni
di lavoro possono essere rese a favore dei seguenti datori di lavoro:
- Persona singola;
- Nucleo o gruppo familiare, inteso come coabitazione dei suoi membri legati da un vincolo affettivo e di mutua assistenza;
- Comunità stabili, siano esse religiose o militari, che, ciò nonostante, riproducono nella loro vita di relazione le stesse regole della vita familiare, replicando, quindi, le caratteristiche tipiche: vincolo associativo, stabilità e permanenza, condivisione di tetto e di mensa, assenza di finalità lucrative.