RINNOVIAMO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Lavoro Domestico
(siamo in fase di rinnovo del
contratto)
I Sindacati
propongono di estendere il divieto di licenziamento fino al compimento di un
anno di età da parte del figlio. L’articolo 24 prevede che si applicano le
norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate,
salvo quanto previsto nel articolo di riferimento.
Pertanto è vietato adibire al lavoro
le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la
data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla
normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente
intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto,
salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
gratifica natalizia e alle ferie. Dall'inizio della gravidanza, purché
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del
congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta
causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono
inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le
assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di
forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della
lavoratrice. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per
cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la
lavoratrice non è tenuta al preavviso.