DECRETO LEGISLATIVO n.109 del 16
luglio 2012, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme
minime a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.”
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 luglio 2012, serie generale n.172, il Decreto legislativo
n.109 del 16 luglio 2012 che entrerà in vigore il 9 agosto 2012. La Direttiva
che viene recepita intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella
lotta contro l’immigrazione illegale, introducendo il divieto per datori di
lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali
datori di lavoro.
Il predetto divieto è in realtà già
presente nel nostro ordinamento - l’articolo
22, comma 12 del decreto legislativo 286/1998 prevede che l’impiego di
stranieri il cui soggiorno è irregolare sia punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
Il decreto legislativo in oggetto reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui
l’impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sia caratterizzato
da “particolare sfruttamento”, riconducibili alle ipotesi di cui terzo comma
dell’art 603 bis del codice penale.
Al fine di consentire ai datori
di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge, ponendo
in atto un ravvedimento operoso e di evitare così le sanzioni più gravi, è
stata prevista una fase transitoria entro la quale può essere dichiarata la
sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. L’articolo 5 del provvedimento,
titolato “Disposizione transitoria” ha introdotto, quindi, la possibilità per i
datori di lavoro, italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, occupano irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad
occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori
stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del 31 dicembre 2011 o precedentemente, di dichiararla sussistenza del rapporto
di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.