martedì 7 agosto 2012

ARRIVA LA SANATORIA per COLF e BADANTI


DECRETO LEGISLATIVO n.109 del 16 luglio 2012, recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012, serie generale n.172, il Decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012 che entrerà in vigore il 9 agosto 2012. La Direttiva che viene recepita intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale, introducendo il divieto per datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro.
Il predetto divieto è in realtà già presente nel nostro ordinamento  - l’articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 286/1998 prevede che l’impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto legislativo in oggetto reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l’impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, riconducibili alle ipotesi di cui terzo comma dell’art 603 bis del codice penale.

Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge, ponendo in atto un ravvedimento operoso e di evitare così le sanzioni più gravi, è stata prevista una fase transitoria entro la quale può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. L’articolo 5 del provvedimento, titolato “Disposizione transitoria” ha introdotto, quindi, la possibilità per i datori di lavoro, italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupano irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, di dichiararla sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.