venerdì 4 gennaio 2013

RUBRICA FISCALE

IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
NON E' UN 
SOSTITUTO D'IMPOSTA!!

Il datore di lavoro domestico NON assume ha la qualifica di sostituto d'imposta e, di conseguenza, non deve adempiere agli obblighi di legge in materia, ovvero, non è tra i soggetti obbligati alla ritenuta, al versamento e alle dichiarazione relative al rapporto di lavoro in essere o terminato. Poichè il datore di lavoro domestico non deve operare sugli emolumenti corrisposti le ritenute a titolo d'acconto, il lavoratore dovrà presentare la priopria dichiarazione e assolvere al dovere impositivo versando la totalità dell'imposta dovuta.

Ad ogni modo l'articolo 32 del CCNL di categoria, ultimo comma, chiarisce che il datore di lavoro domestico, a richiesta del lavoratore, è tenuto solo a rilasciare una dichiarazione sostitutiva (CUD) dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.