In caso di malattia la collaboratrice domestica deve
avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza
maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della
prestazione lavorativa. Successivamente, il lavoratore deve far pervenire
al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il certificato
medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro,
salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per
l’inizio della prestazione lavorativa; successivamente, il lavoratore
deve far pervenire al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio,
il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio
della malattia.
Se il lavoratore domestico si assenta dal lavoro per malattia, l'Inps non paga alcuna indennità.
Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non
convivente, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi
differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia:
- 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;
- 180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni.
Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro
deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi
tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un
massimo di:
- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.
Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il
datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di
alloggio.