Le assenze del lavoratore
domestico, effettuate senza preventiva autorizzazione, dovranno essere
tempestivamente giustificate al datore di lavoro.
Le assenze che non saranno giustificate dal lavoratore entro il quinto giorno, fatta eccezione per le cause di forza maggiore, possono essere considerate come
giusta causa di licenziamento. In questo caso, la relativa lettera di
contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento dovranno essere
inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione.
Vi ricordiamo che alle assenze derivanti da malattia si applica l’articolo 26 del contratto collettivo mentre per le assenze derivanti da infortunio o malattia professionale si applica l’articolo 27 del contratto.
E' possibile leggere il testo degli articoli citati (26 e 27) nella sezione dedicata al ccnl del lavoro domestico sul sito dell'Associazione DOMINA.