Il CCNL del lavoro domestico consente di assumere una colf, una badante o una baby-sitter con un contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Quali sono le caratteristiche tipiche di questa tipologia contrattuale? Innanzitutto c’è da dire che il contratto part-time può essere adottato soltanto con i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B, B super e con gli studenti, tra i 16 e i 40 anni, che frequentano corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o dagli Enti pubblici.
Inoltre, ricordiamo a tutti i lettori del blog che:
- tutti i lavoratori part-time possono essere assunti in regime di convivenza con orario lavorativo non superiore alle 30 ore settimanali.
- L’orario di lavoro a tempo parziale può essere articolato in tre modi differenti (può essere interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, tra le ore 14.00 e le ore 22.00 o nel limite massimo di 10 ore giornaliere, non consecutive, in non più di tre giorni a settimana*).
- L’assunzione a tempo parziale deve risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore e dal lavoratore domestico.
- Nell’atto di assunzione devono essere sempre riportati l’orario di lavoro e la sua collocazione temporale.
(*) La scelta della distribuzione delle ore lavorative deve essere concordata tenendo conto sia delle esigenze del datore sia delle esigenze del lavoratore.
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it