mercoledì 22 febbraio 2012

COLLOCAMENTO ALLA PARI

Il collocamento alla pari è stato previsto e disciplinato dall’accordo europeo di Strasburgo del 24 novembre 1969 n. 168, ratificato con la L. 18 maggio 1973 n. 304. 

Consiste nell’accoglimento temporaneo in una famiglia, in cambio di servizi domestici, di giovani stranieri, di età compresa tra i 17 ed i 30 anni, venuti in Italia allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche e/o professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno. 

La persona collocata alla pari riceve dalla famiglia ospitante vitto e alloggio in cambio di prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi per un tempo che, in linea di massima, non deve superare le 5 ore giornaliere, nonché una certa somma di denaro per le piccole spese.

Il collocamento alla pari non può essere superiore ad un anno, anche se può essere prolungato per un massimo di due anni. 

Nel rispetto delle predette disposizioni non sorge alcun rapporto di subordinazione tra la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante. 

I diritti ed i doveri delle persone collocate alla pari e quelli delle famiglie ospitanti debbono formare oggetto di accordo preventivo scritto.