giovedì 19 luglio 2012

ARTICOLO 14 CCNL - Riposo settimanale


RINNOVIAMO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Lavoro Domestico
(siamo in fase di rinnovo del contratto)

ARTICOLO 14 CCNL  -  Riposo settimanale  
I Sindacati propongono di chiarire che il riposo di 36 ore è previsto per i collaboratori conviventi e che per i non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto di domenica.

Noto nella proposta dei sindacati, seppur corretta e professionale, una volontà a rimanere ancorati in quello che sono istituti oramai superati. Nel caso specifico mi riferisco all’ostinazione a considerare ancora la domenica come giorno obbligatorio per il riposo settimanale.

Anche nel caso specifico, considerata la particolarità del lavoro domestico, sarebbe opportuno lasciare libere le parti di poter decidere quando collocare il riposo settimanale. La proposta nasce da un’oggettiva esigenza di un datore di lavoro, soprattutto se lo stesso non è autosufficiente. La modifica non è in contrasto con l’art 36 della Costituzione italiana, ed è in linea con le disposizioni contenute nel decreto 66/2003 successivamente modificato dal D.L. 25.06.2008 n. 112, in attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
Sino al 29 aprile 2003, il diritto del lavoratore al riposo settimanale si fondava, da un lato, sull'art. 36, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale (...) e non può rinunziarvi" e, dall'altro, sull'art. 2109, primo comma, del codice civile, in forza del quale "il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica". In seguito, dal 29 aprile 2003, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la disciplina generale del riposo settimanale si impernia sull'art. 9 di detto decreto, che sancisce il diritto del lavoratore di fruire, ogni sette giorni, di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del medesimo decreto. In forza dell'art. 17 dello stesso decreto, come modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge n133 del 2008, è possibile derogare a tale diritto mediante contratti collettivi, a condizione che siano assicurati periodi equivalenti di riposo compensativo. Il principio per cui il riposo settimanale deve coincidere, di regola, con la domenica, già contenuto nell’art.3 , comma 1 della legge n.370 del 1934, è stato peraltro ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia europea. IMPORTANTE, l’articolo 9 non dispone in punto di trattamento retributivo (in merito abbiamo solo l’orientamento giurisprudenziale che ritiene il lavoro domenicale di maggiore “qualità”).