RINNOVIAMO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Lavoro Domestico
(siamo in fase di rinnovo del
contratto)
ARTICOLO 14 CCNL - Riposo settimanale
I Sindacati propongono di chiarire che il riposo di 36
ore è previsto per i collaboratori conviventi e che per i non conviventi il
riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto di domenica.
Noto nella proposta dei sindacati, seppur corretta
e professionale, una volontà a rimanere ancorati in quello che sono istituti
oramai superati. Nel caso specifico mi riferisco all’ostinazione a considerare
ancora la domenica come giorno obbligatorio per il riposo settimanale.
Anche nel caso specifico, considerata la
particolarità del lavoro domestico, sarebbe opportuno lasciare libere le parti
di poter decidere quando collocare il riposo settimanale. La proposta nasce da
un’oggettiva esigenza di un datore di lavoro, soprattutto se lo stesso non è autosufficiente.
La modifica non è in contrasto con l’art 36 della Costituzione italiana, ed è
in linea con le disposizioni contenute nel decreto 66/2003 successivamente
modificato dal D.L. 25.06.2008 n. 112, in attuazione della direttiva 93/104/CE
del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, dirette
a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno
rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di
disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di
lavoro.
Sino al 29 aprile 2003, il diritto del lavoratore
al riposo settimanale si fondava, da un lato, sull'art. 36, terzo comma, della
Costituzione, a norma del quale "il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale (...) e non può rinunziarvi" e, dall'altro, sull'art. 2109,
primo comma, del codice civile, in forza del quale "il prestatore di
lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in
coincidenza con la domenica". In seguito, dal 29 aprile 2003, data
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, la disciplina generale del riposo settimanale si
impernia sull'art. 9 di detto decreto, che sancisce il diritto del lavoratore
di fruire, ogni sette giorni, di un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le
ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del medesimo decreto. In forza dell'art.
17 dello stesso decreto, come modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge
n133 del 2008, è possibile derogare a tale diritto mediante contratti
collettivi, a condizione che siano assicurati periodi equivalenti di riposo
compensativo. Il principio per cui il riposo settimanale deve coincidere, di
regola, con la domenica, già contenuto nell’art.3 , comma 1 della legge n.370
del 1934, è stato peraltro ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia
europea. IMPORTANTE, l’articolo 9 non dispone in punto di trattamento
retributivo (in merito abbiamo solo l’orientamento giurisprudenziale che
ritiene il lavoro domenicale di maggiore “qualità”).