La scorsa settimana vi abbiamo spiegato quali sono le sanzioni previste per i datori di lavoro domestico in caso di omessa o ritardata comunicazione all'INPS. Oggi, invece, affronteremo la questione delle sanzioni applicate ai contributi da lavoro domestico.
Avete sentito parlare di omissioni contributive? E di evasione contributiva? Ora vi spieghiamo la differenza!
Per omissione contributiva si fa riferimento al mancato o ritardato pagamento dei contributi. Si parla di evasione contributiva in presenza di registrazioni non effettuate e denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Questa ipotesi si verifica quando il datore di lavoro, con il preciso intento di non versare i contributi, occulta i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate.
Per omissione contributiva si fa riferimento al mancato o ritardato pagamento dei contributi. Si parla di evasione contributiva in presenza di registrazioni non effettuate e denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Questa ipotesi si verifica quando il datore di lavoro, con il preciso intento di non versare i contributi, occulta i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate.
Quali sono le sanzioni previste in questi casi?
La legge 388/2000, per cercare di scoraggiare il lavoro irregolare, ha rideterminato, come segue, le sanzioni, a carico di chi non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta:
- in caso di omissioni contributive il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema: (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti);
- in caso di evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell'importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge.
Queste sono le sanzioni previste per legge, tuttavia, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente impositore e. comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi dalla data di scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la stessa di quella prevista in caso di omissione.
Secondo la nuova legge, l’impiego irregolare di colf o badanti comporterà, oltre alla sanzione per omesso versamento deicontributi, anche:
> la sanzione per la mancata comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione (da 100 a 500 euro);
> la sanzione per l’omessa consegna al lavoratore della lettera di assunzione (da 250 a 1.500 euro).
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it