È possibile
stipulare con il lavoratore domestico convivente inquadrato nei livelli C, B e
B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti
corsi di studio al termine dei quali viene conseguito
un titolo
riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, un contratto tempo parziale
(part time). Di fatto Essi possono essere assunti in regime di
convivenza con
orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere
articolato in una delle seguenti tipologie:
interamente
collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
interamente
collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
interamente
collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più
di tre giorni settimanali.
A questi
lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato
nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella
prevista dalla tabella retributiva B, fermo restando l’obbligo di
corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni
lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto
saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate
temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario
adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia
saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con
le maggiorazioni previste dall’ art. 16. L’assunzione dovrà risultare da atto
scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui
risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione
temporale nell’ambito delle articolazioni orarie.