mercoledì 22 febbraio 2012

LAVORO DOMESTICO DEL CONIUGE

Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo, in quanto le prestazioni offerte si presumono gratuite e dovute per affetto, infatti, ai sensi dell’art.143 c.c , tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro domestico.

Fanno eccezione i casi in cui il coniuge datore sia:
  • grande invalido di guerra (civile e militare)
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro
  • mutilato e invalido civile
  • cieco civile
  • e fruisca dell’indennità di accompagnamento.