L'eventuale
licenziamento del minore deve essere comunicato preventivamente a chi ha
sottoscritto la dichiarazione di consenso.
Gli studenti
d'età compresa fra i 16 e i 29 anni, che frequentano corsi di studio al termine
dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, o da enti
pubblici, possono essere assunti, in regime di convivenza, con un orario di 25
ore settimanali e con l'obbligo da parte del datore di lavoro di corresponsione
dell'intera retribuzione in natura (vitto e alloggio).
L'assunzione
deve risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e
dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato,
nell'ambito di un orario contenuto tra le ore 6 e le 14, oppure tra le ore 14 e
le 22.