mercoledì 22 febbraio 2012

LAVORO MINORILE – STUDENTI

Il datore di lavoro che intende assumere e far convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, sottoscritta e vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore (art.4 Legge 2/04/1958, n. 339). 

L'eventuale licenziamento del minore deve essere comunicato preventivamente a chi ha sottoscritto la dichiarazione di consenso. 

Gli studenti d'età compresa fra i 16 e i 29 anni, che frequentano corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, o da enti pubblici, possono essere assunti, in regime di convivenza, con un orario di 25 ore settimanali e con l'obbligo da parte del datore di lavoro di corresponsione dell'intera retribuzione in natura (vitto e alloggio). 

L'assunzione deve risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato, nell'ambito di un orario contenuto tra le ore 6 e le 14, oppure tra le ore 14 e le 22.