SETTORE DOMESTICO
IN
VIGORE IL NUOVO CONTRATTO
Dal
primo luglio 2013 (e fino al prossimo 31 dicembre 2016), è in vigore il nuovo
contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto del lavoro domestico.
Lo comunicano la FIDALDO, Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico
assieme alle Associazioni che la compongono (ASSINDATCOLF, NUOVA COLLABORAZIONE, A.D.L.D, A.D.L.C.) e DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di
Lavoro Domestico.
Le
principali novità di questo contratto interessano i tanti collaboratori
familiari (quali colf, badanti, baby sitter ecc.) che quotidianamente prestano
servizio nelle nostre case per svolgervi lavori di cura e di assistenza e
contribuiranno – sottolineano le Associazioni datoriali – a migliorare
ulteriormente le regole di gestione di ogni singolo rapporto di lavoro.
Infatti,
nel contratto rinnovato sono state disciplinate, per esempio, le modalità per
il godimento del riposo settimanale per i lavoratori conviventi e per quelli ad
ore, avendo riguardo anche per quei lavoratori che dovessero “professare una
fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla
domenica”. Sì è meglio precisato come retribuire le festività nazionali ed
infrasettimanali (tipo il 2 giugno o il 25 dicembre) in caso di “rapporti ad
ore“. È stato previsto, questo ex novo,
che “per gravi e documentati motivi”, il lavoratore possa richiedere (il datore
è libero di accettare o meno tale richiesta) un periodo di sospensione
extraferiale, senza maturazione di alcun elemento retributivo, per un massimo
di 12 mesi.
Grazie
a questo rinnovo - evidenziano le Associazioni datoriali - il datore di lavoro
adesso può – qualora abbia già in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno
addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (inquadrati nei livelli
CS o DS) - assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, che
prestino la propria attività limitatamente ai giorni di riposo dei
lavoratori titolari dell’assistenza, ad un costo contenuto rispetto a quello in
uso fino ad ora.
È
stata infine disciplinata la contrattazione di secondo livello (quella cioè che
avviene fra le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali e
delle Associazioni datoriali firmatarie dell’anzidetto CCNL) relativamente alle
materie di indennità di vitto e alloggio e delle ore di permesso per studio e/o
formazione professionale.
Il nuovo testo è scaricabile dal sito di DOMINA
Comunicato stampa DOMINA e FIDALDO del 02 luglio 2013