Se il rapporto di lavoro
domestico instaurato con il lavoratore prevede la convivenza, è necessario
comunicare l’ospitalità e l’alloggio sia all’Autorità di Pubblica Sicurezza sia
all’Ufficio dell’Anagrafe di competenza.
Questa comunicazione prevede
la consegna, via posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), del modulo di
cessione del fabbricato ai Commissari di Pubblica Sicurezza nella cui
circoscrizione risulta l’immobile. Vi ricordiamo che l’omessa comunicazione
entro 48 ore comporta una sanzione amministrativa che va dai 160,00 ai 1.100 €.
Per quanto riguarda
l’Anagrafe, vi ricordiamo che l’iscrizione anagrafica è un obbligo del
cittadino. Se lo stesso omette di dichiarare il trasferimento di residenza è soggetto
a sanzioni (art. 11 L. n.1228, art.56 D.P.R. n.223).
- - -
Attenzione - Chiunque
cede la proprietà o il godimento o consente, per un periodo superiore ad 1
mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di
comunicare:
-
ubicazione immobile;
-
generalità acquirente/conduttore/persona che assume disponibilità del bene;
-
documento di identità che il cedente deve richiedere al cessionario.