In caso di malattia, salvo cause di forza maggiore o
obiettivi impedimenti, il lavoratore deve avvertire tempestivamente il datore
di lavoro entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della
prestazione lavorativa. Le assenze per malattia devono sempre essere comprovate
da certificato medico; tuttavia, per i lavoratori conviventi, l’invio del
certificato non è necessario, a meno che non sia espressamente richiesto dal
datore.
A tutti i lavoratori, conviventi e non, spetta la
conservazione del posto per un numero di giorni che varia in base l’anzianità
maturata presso lo stesso datore di lavoro:
- anzianità fino a 6 mesi = 10 giorni di calendario,
- anzianità da più di 6 mesi a 2
anni = 45 giorni di calendario,
- anzianità oltre i 2
anni = 180 giorni di calendario.
Attenzione: in presenza di malattie
oncologiche, questi periodi vengono aumentati del 50%.
Sempre in base all’anzianità maturata, il lavoratore
ha poi diritto a percepire un’indennità di malattia, calcolata sulla retribuzione
globale di fatto per un massimo di 8, 10 o 15 giorni complessivi in un anno,
nella misura che vedete riportata nella tabella sottostante:
Vi ricordiamo che la retribuzione indicata nella
tabella è interamente a carico del datore di lavoro e che il lavoratore non ha
diritto all’indennità di malattia INPS, che assicura solo le prestazioni
sanitarie e farmaceutiche.
L'aggiunta della quota sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore malato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it
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