Il rapporto di
lavoro è in genere a tempo indeterminato con la previsione di prestazioni a
tempo pieno o parziale definite su base settimanale. Vediamo come.
L’art. 7 del
CCNL prevede la possibilità di assumere a tempo determinato a fronte di
oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della
relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni
giustificatrici. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni di calendario.
Con il consenso
del lavoratore il contratto a termine può essere prorogato solo quando la
durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una
sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive, si riferisca
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto stesso è stato
stipulato e che la durata complessiva del rapporto a termine non sia superiore
ai tre anni, compresa la eventuale proroga.
L’esigenza di
apporre un termine al contratto è consentito, a titolo esemplificativo, nelle
seguenti situazioni:
Per
l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se
ripetitivo;
Per sostituire
anche parzialmente lavoratori cha abbiano ottenuto la sospensione del rapporto
per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia
residente all’estero;
Per sostituire
lavorati malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti
dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei prestatoti di handicap,
anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
Per sostituire
lavoratori in ferie;
Per
l’assistenza extradomiciliare a persone autosufficienti ricoverate in ospedali,
case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.