mercoledì 29 febbraio 2012

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO


Il rapporto di lavoro è in genere a tempo indeterminato con la previsione di prestazioni a tempo pieno o parziale definite su base settimanale. Vediamo come.
L’art. 7 del CCNL prevede la possibilità di assumere a tempo determinato a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni di calendario.
Con il consenso del lavoratore il contratto a termine può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive, si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto stesso è stato stipulato e che la durata complessiva del rapporto a termine non sia superiore ai tre anni, compresa la eventuale proroga.
L’esigenza di apporre un termine al contratto è consentito, a titolo esemplificativo, nelle seguenti situazioni:
Per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
Per sostituire anche parzialmente lavoratori cha abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
Per sostituire lavorati malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei prestatoti di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
Per sostituire lavoratori in ferie;
Per l’assistenza extradomiciliare a persone autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.