E’ consentita
l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica
obbligazione lavorativa. L’assunzione deve avvenire con atto scritto e, fermo
restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le
parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e
direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
Nella lettera
di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo
spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché
la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due
lavoratori.
Fatte salve
eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno
facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni
fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei
rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell’impossibilità della
prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in
capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei
due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita da ciascun lavoratore.
Eventuali
sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi
i lavoratori coobbligati, sono vietate. Salvo diverse intese fra le parti, le
dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione
se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di
lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi
dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la
persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere
in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le
parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.