LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Le prestazioni di lavoro domestico possono svolgersi
anche al di fuori di un rapporto continuativo. L’esigenza di carattere
occasionale può essere soddisfatta mediante il ricorso a prestazioni di lavoro
occasionale accessorio, remunerate per mezzo di “buoni prepagati” o “ voucher”
del valore nominale di euro 10,00 (o multipli), che il datore di lavoro
acquista presso l’Inps. Rientrano nel campo di applicazione
della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera
meramente occasionale, intendendosi per tali le attività che possono dare
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi non
superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare.
LAVORO SOMMINISTRATO O IN AFFITTO
Il datore di lavoro può rivolgersi a un’agenzia di
somministrazione per ottenere le prestazioni di un lavoratore domestico. In tal
caso non si costituisce un rapproto di lavoro tra il la famiglia e il
lavoratore domestico, che rimane alle dipendenze dell’agenzia. L’ipotesi in cui è ammesso il ricorso al lavoro
somministrato sono le stesse del lavoro a tempo determinato di cui all’art. 7
del CCNL.