mercoledì 29 febbraio 2012

LAVORO OCCASIONALE - LAVORO SOMMINISTRATO


LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Le prestazioni di lavoro domestico possono svolgersi anche al di fuori di un rapporto continuativo. L’esigenza di carattere occasionale può essere soddisfatta mediante il ricorso a prestazioni di lavoro occasionale accessorio, remunerate per mezzo di “buoni prepagati” o “ voucher” del valore nominale di euro 10,00 (o multipli), che il datore di lavoro acquista presso l’Inps. Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale, intendendosi per tali le attività che possono dare complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi non superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare.

LAVORO SOMMINISTRATO O IN AFFITTO
Il datore di lavoro può rivolgersi a un’agenzia di somministrazione per ottenere le prestazioni di un lavoratore domestico. In tal caso non si costituisce un rapproto di lavoro tra il la famiglia e il lavoratore domestico, che rimane alle dipendenze dell’agenzia. L’ipotesi  in cui è ammesso il ricorso al lavoro somministrato sono le stesse del lavoro a tempo determinato di cui all’art. 7 del CCNL.