All'atto
dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti
necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i
documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario
aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti.
Nello
specifico:
-
un documento di identità personale non scaduto;
-
tessera sanitaria;
-
residenza;
-
eventuali documenti sanitari aggiornati che
attestano l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie pregiudizievoli per il
lavoratore o per la famiglia;
-
eventuali diplomi o attestati professionali
specifici;
In caso di
lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di
soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato. Mentre in caso di lavoratore
minorenne devono essere esibiti, in aggiunta agli altri documenti, una
dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale
e vidimata dal Sindaco del comune di residenza con cui si acconsente che il
giovane viva presso la famiglia del datore di lavoro.
Consegnati i
suddetti documenti, il datore di lavoro provvede all’assunzione ai sensi di
legge.
Tuttavia,
prima delle dovute formalità amministrative, le Parti dovranno accordarsi su
tutti gli aspetti del rapporto di lavoro
per poterli formalizzare mediante contratto.
Infatti tra
le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione),
nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
- data dell'inizio del rapporto di lavoro;
- livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori
familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti
all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata
prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
- durata del periodo di prova;
- esistenza o meno della convivenza;
- la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale
diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti
di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio
diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da
quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della
convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di
lavoro;
- durata dell'orario di lavoro e sua
distribuzione;
- eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere
fornita dal datore di lavoro;
- collocazione della mezza giornata di riposo
settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui
all'art. 14, ultimo comma;
-
retribuzione pattuita;
- luogo di effettuazione della prestazione
lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per
villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
-
periodo concordato di godimento delle ferie
annuali;
- indicazione dell'adeguato spazio dove il
lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
- applicazione di tutti gli altri istituti
previsti dal presente contratto.
La lettera di
assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro e scambiata tra le
parti, dovrà essere integrata da una copia per il datore di lavoro in cui il
lavoratore lo autorizza al trattamento dei suoi dati personali.