venerdì 2 marzo 2012

ASSUNZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti.
Nello specifico:
-          un documento di identità personale non scaduto;
-          tessera sanitaria;
-          residenza;
-          eventuali documenti sanitari aggiornati che attestano l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie pregiudizievoli per il lavoratore o per la famiglia;
-          eventuali diplomi o attestati professionali specifici;

In caso di lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato. Mentre in caso di lavoratore minorenne devono essere esibiti, in aggiunta agli altri documenti, una dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e vidimata dal Sindaco del comune di residenza con cui si acconsente che il giovane viva presso la famiglia del datore di lavoro.

Consegnati i suddetti documenti, il datore di lavoro provvede all’assunzione ai sensi di legge.
Tuttavia, prima delle dovute formalità amministrative, le Parti dovranno accordarsi su tutti gli aspetti  del rapporto di lavoro per poterli formalizzare mediante contratto.
Infatti tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
-        data dell'inizio del rapporto di lavoro;
-    livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
-         durata del periodo di prova;
-         esistenza o meno della convivenza;
-      la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
-         durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
-         eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
-     collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
-          retribuzione pattuita;
-    luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
-          periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
-        indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
-         applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro e scambiata tra le parti, dovrà essere integrata da una copia per il datore di lavoro in cui il lavoratore lo autorizza al trattamento dei suoi dati personali.