Sono
considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente;
esse attualmente sono:
1°
gennaio,
6
gennaio,
lunedì
di Pasqua,
25
aprile,
1°
maggio,
2
giugno,
15
agosto,
1°
novembre,
8
dicembre,
25
dicembre,
26
dicembre,
S.
Patrono.
In
tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
In
caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione
giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di
fatto maggiorata del 60%.
In
caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica è previsto il
recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
Per il
rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite
con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.