Ai
lavoratori domestici, in materia di ferie, si applicano le norme previste per
la generalità dei lavoratori subordinati. Pertanto il lavoratore ha diritto ad
un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il
godimento delle ferie, di norma carattere continuativo, può anche essere goduto
per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Atteso
che le ferie sono un diritto irrinunciabile, non possono essere sostituite
dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Indipendentemente
dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni
lavorativi, considerando tali, i giorni da lunedì a sabato escluse le domeniche
e le festività.
Nell’organizzazione
del periodo di ferie, si deve aver presente la loro funzionalità, ovvero, il
recupero delle funzioni psico-fisiche del lavoratore. Per questo, il periodo in
oggetto è frazionabile in non più di due periodi l’anno previo accordo tra le
parti e purché ciò sia compatibile con la funzione stessa. Ne risulta, dunque,
che non è possibile il frazionamento delle ferie in giornate isolate. Di
contro, nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità
di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un
rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di
lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio. Il
datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del
lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di
diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
Per
ogni singolo giorno di ferie la retribuzione è pari ad 1/26 della retribuzione
globale di fatto mensile. Ai lavoratori che usufruiscono di vitto e alloggio
verrà riconosciuto, durante tale periodo, un compenso sostituivo convenzionale.
In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore
effettuate nel mese precedente a dividerle per 26, ottenendo così il numero di
ore equivalente a un giorno di ferie.
In
caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento
del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio,
spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale
ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Le
ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di
licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.