venerdì 2 marzo 2012

FERIE

Ai lavoratori domestici, in materia di ferie, si applicano le norme previste per la generalità dei lavoratori subordinati. Pertanto il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il godimento delle ferie, di norma carattere continuativo, può anche essere goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Atteso che le ferie sono un diritto irrinunciabile, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi, considerando tali, i giorni da lunedì a sabato escluse le domeniche e le festività.

Nell’organizzazione del periodo di ferie, si deve aver presente la loro funzionalità, ovvero, il recupero delle funzioni psico-fisiche del lavoratore. Per questo, il periodo in oggetto è frazionabile in non più di due periodi l’anno previo accordo tra le parti e purché ciò sia compatibile con la funzione stessa. Ne risulta, dunque, che non è possibile il frazionamento delle ferie in giornate isolate. Di contro, nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.


Per ogni singolo giorno di ferie la retribuzione è pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Ai lavoratori che usufruiscono di vitto e alloggio verrà riconosciuto, durante tale periodo, un compenso sostituivo convenzionale. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente a dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente a un giorno di ferie.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.