Sono
espressamente esclusi, dal campo di applicazione delle regolamento i licenziamenti, i rapporti di
lavoro domestico. In relazione, a tale disposizione legale, ne consegue che il
datore di lavoro può in qualsiasi momento recedere dal rapporto previo
preavviso. Pertanto sia la licenziamento sia alle dimissioni sono applicabili
le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli
2118 e 2119 del codice civile.
Il
rapporto di lavoro può essere risolto per le seguenti cause:
-
scadenza del termine per i contratti a tempo
determinato;
-
risoluzione in costanza del periodo di prova;
-
recesso del lavoratore (dimissioni);
-
recesso del datore di lavoro (licenziamento);
-
risoluzione consensuale;
-
impossibilità sopravvenuta, per i fatti non
imputabili alleparti;
-
morte del lavoratore.
Il
rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti conm l’osservanza
dei seguenti termini di preavviso:
per i
rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
-
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
-
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore
di lavoro: 30 giorni di calendario.
I
suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del
lavoratore.
per i
rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
-
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
-
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso
datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Per i
portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la
famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo
a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
-
30 giorni di calendario, sino ad un anno di
anzianità;
-
60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla
scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e
da cose non di proprietà del datore di lavoro.
In
caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente
un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non
concesso.
Nel
caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari
alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non prestato. Nel caso
in ci il datore di lavoro scelga di esonerare il lavoratore dalla prestazione
lavorativa durante il periodo di preavviso, è tenuto a riconoscergli la
corrispondente indennità sostitutiva, cioè la retribuzione del periodo non
prestato.
Possono
dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire
la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento
non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il
lavoratore.
Al
lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato
preavviso. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto
con il rispetto dei termini di preavviso indicati.
I
familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in
solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
Non è
infrequente che, il lavoratore domestico, dopo la morte del datore di lavoro di
lavoro, continui a prestare la propria opera a favore della famiglia o degli
eredi. A tal proposito, la giurisprudenza ha stabilito che prosegue il medesimo
rapporto di lavoro purché si sia manifestato da comportamenti concludenti ed anche
se le prestazioni sono ridotte, ovvero che si instauri un nuovo rapporto di
lavoro in relazione all’interesse dei soggetti e del loro consenso.
Il
datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve:
-
entro i 5 giorni successivi, comunicare la
cessazione all’INPS;
-
entro 10 giorni provvedere al versamento dei
contributi relativi al’ultimo periodo di lavoro indicando, nell’apposito spazio
del bollettino INPS, la data di cessazione dell’attività.
In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al
trattamento di fine rapporto , anche se
la prestazione è limitata a poche ore la settimana oppure la risoluzione
del rapporto è avvenuta durante il periodo di prova. Per il calcolo del
trattamento di fine rapporto occorre prendere in considerazione, come per la
generalità dei lavoratori, la retribuzione mensile, la tredicesima e, se goduto
in natura, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, diviso per il
coefficiente fisso 13,5.
Le
quote annue, cos’ determinate e accantonate saranno rivalutate nel rispetto della norma vigente. I datori di
lavoro potranno anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una
volta all’anno, il TFR nella misura del 70% di quanto maturato.
In
caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto dovrà essere
corrisposta al coniuge, ai figli o, se
vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini
entro il secondo grado. In mancanza dei requisiti sopra indicati, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e
legittima.