venerdì 2 marzo 2012

CHIUSURA RAPPORTO LAVORO - LICENZIAMENTO - DIMISSIONI - TFR


Sono espressamente esclusi, dal campo di applicazione delle  regolamento i licenziamenti, i rapporti di lavoro domestico. In relazione, a tale disposizione legale, ne consegue che il datore di lavoro può in qualsiasi momento recedere dal rapporto previo preavviso. Pertanto sia la licenziamento sia alle dimissioni sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119 del codice civile.
Il rapporto di lavoro può essere risolto per le seguenti cause:
-          scadenza del termine per i contratti a tempo determinato;
-          risoluzione in costanza del periodo di prova;
-          recesso del lavoratore (dimissioni);
-          recesso del datore di lavoro (licenziamento);
-          risoluzione consensuale;
-          impossibilità sopravvenuta, per i fatti non imputabili alleparti;
-          morte del lavoratore.
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti conm l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
-          fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
-          oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
-          fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
-          oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
-          30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità;
-          60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non prestato. Nel caso in ci il datore di lavoro scelga di esonerare il lavoratore dalla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, è tenuto a riconoscergli la corrispondente indennità sostitutiva, cioè la retribuzione del periodo non prestato.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati.
I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
Non è infrequente che, il lavoratore domestico, dopo la morte del datore di lavoro di lavoro, continui a prestare la propria opera a favore della famiglia o degli eredi. A tal proposito, la giurisprudenza ha stabilito che prosegue il medesimo rapporto di lavoro purché si sia manifestato da comportamenti concludenti ed anche se le prestazioni sono ridotte, ovvero che si instauri un nuovo rapporto di lavoro in relazione all’interesse dei soggetti e del loro consenso.

Il datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve:
-          entro i 5 giorni successivi, comunicare la cessazione all’INPS;
-          entro 10 giorni provvedere al versamento dei contributi relativi al’ultimo periodo di lavoro indicando, nell’apposito spazio del bollettino INPS, la data di cessazione dell’attività.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto , anche se  la prestazione è limitata a poche ore la settimana oppure la risoluzione del rapporto è avvenuta durante il periodo di prova. Per il calcolo del trattamento di fine rapporto occorre prendere in considerazione, come per la generalità dei lavoratori, la retribuzione mensile, la tredicesima e, se goduto in natura, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, diviso per il coefficiente fisso 13,5.
Le quote annue, cos’ determinate e accantonate saranno rivalutate  nel rispetto della norma vigente. I datori di lavoro potranno anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il TFR nella misura del 70% di quanto maturato.
In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto dovrà essere corrisposta al coniuge, ai figli  o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza dei requisiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.