In
base alla dichiarazione di assunzione inoltrata dal datore di lavoro all’INPS,
l’Istituto provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore
domestico.
Il
contributo orario dovuto all’INPS è:
-
commisurato a tre fasce di retribuzione
effettiva oraria, se l’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali;
-
fisso, se l’orario di lavoro supera le 24 ore
settimanali.
Nel
primo caso il contributo orario dovuto all’INPS varia in base alla retribuzione
effettiva oraria percepita dal lavoratore, determinata dalla somma dei seguenti
elementi:
-
retribuzione oraria di fatto concordata tra le
parti;
-
quota oraria della tredicesima mensilità;
-
valore convenzionale del vitto e alloggio,
calcolato su base oraria
I
contributi vanno versati per tutte le ore retribuite. A carico del lavoratore è
posta una quota minima di contributo che viene trattenuto dalla retribuzione,
mentre il datore è responsabile per l’intero versamento.
L’importo
dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il
contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si
riferisce il versamento.
Per
determinare il contributo orario si individua, in base alle tabelle, la fascia
in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva ed il contributo orario
corrispondente a tale fascia.
Esempio:
prendendo a riferimento la retribuzione oraria di 8,66 euro (comprensiva della
quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2011 un
contributo orario di 1,54 euro. L’importo del contributo orario va moltiplicato
per il numero delle ore retribuite nel
trimestre.
Ore
retribuite nel trimestre: si moltiplicano le ore retribuite ogni settimana per
le settimane del trimestre in pagamento. ATTENZIONE: la settimana lavorativa di
riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono
essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si
concludono con il sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo
sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare
successivo.
Se
dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero,
il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore.
Si
precisa che ogni trimestre non è sempre composto da 13 settimane (52 settimane
= 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane) ma dipende dal numero dei
sabato compresi nel trimestre. Questo numero indica le settimane cui fare
riferimento per il versamento dei contributi.
Esempio:
se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana 24 ore x 13 sabato (13
settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre)
Le ore
retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato
vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.
Retribuzione
oraria effettiva: si ottiene sommando
alla retribuzione mensile o oraria un dodicesimo per il rateo di tredicesima.
Si ricorda che la retribuzione da indicare al momento dell’assunzione è
costituita dalla somma del valore erogato in denaro e del valore convenzionale
del vitto e alloggio, quando dovuto.
Esempio
con paga oraria comprensiva soltanto di 13^:
Se il
lavoratore percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, la quota oraria di
tredicesima è data dalla retribuzione oraria (8,00) diviso 12. Si ottiene così
un importo di 0,66 euro (quota di tredicesima) che va sommato alla paga oraria
di 8,00 euro. L’importo ottenuto, di 8,66 euro, è quello da prendere a
riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo
contributo da versare;
Esempio
con paga oraria comprensiva anche di vitto e alloggio:
Se un
lavoratore domestico, che percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, ha
lavorato 26 giorni nel mese, per un numero complessivo di 170 ore, si
moltiplica 5,02 (indennità giornaliera totale di vitto e alloggio per l’anno
2011) x 26 giorni ed il risultato si divide per 170 ore; l’importo ottenuto (in
questo caso 0,76) rappresenta la quota oraria dell’indennità di vitto e
alloggio da aggiungere alla retribuzione oraria. Dividendo per 12 la somma di
queste due voci (paga oraria e indennità di vitto e alloggio) si ottiene la
quota oraria di tredicesima (in questo caso 0,73). Riassumendo, la retribuzione oraria effettiva di
riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo
contributo da versare, corrisponderà a 8
euro (paga oraria) + 0,76 (vitto e alloggio) + 0,73 (13^) = 9,49 euro.
Gli
esempi sono riferiti ad una paga oraria, in quanto per legge il contributo da
versare è esclusivamente orario. Pertanto nei casi in cui la retribuzione sia
settimanale, quindicinale o mensile, il datore di lavoro deve sempre ricondurre
la retribuzione all’importo orario, dividendo la paga erogata nel periodo per
il numero di ore retribuite nello stesso arco temporale.
Cessazione
del Rapporto di Lavoro: in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono
essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al
preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10
giorni successivi alla data di
cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite
e contribuite, anche se non corrispondono all’attività lavorativa.
Il
versamento eseguito in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni da parte
dell’INPS.