mercoledì 7 marzo 2012

MATERNITA' DELLA LAVORATRICE DOMESTICA


Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto al congedo di maternità e paternità, incluso il relativo trattamento economico e normativo.
Alle lavoratrici domestiche si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri. È pertanto vietato adibire al lavoro le donne: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.

È prevista l’astensione anticipata se la lavoratrice è occupata in lavori gravosi o rischiosi ai fini della gravidanza o se le condizioni di salute lo richiedono.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
La lavoratrice dovrà presentare la richiesta di congedo si ala datore di lavoro che all’INPS.
Per quanto riguarda il trattamento economico, le lavoratrici hanno diritto a percepire l’indennità giornaliera a carico dell’INPA pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. A questo importo vanno aggiunti il rateo di tredicesima mensilità. Pertanto l’indennità di maternità è pagata , quindi, direttamente dall’INPS e on dal datore di lavoro.

Nel calcolo dell’indennità valgono solo i periodi svolti come lavoratrice domestica e possono riscuotere l’indennità INPS solo se: nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria risultano versati o dovuti 52 contributi settimanali (1 anno), anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico; oppure, in alternativa, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenza obbligatoria risultano versati o dovuti almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
Ai fini pensionistici, per i periodi di congedo di maternità, è previsto l’accredito figurativo dei contributi in presenza di un rapporto di lavoro in atto e a prescindere dall’anzianità contributiva