Le lavoratrici
e i lavoratori hanno diritto al congedo di maternità e paternità, incluso il
relativo trattamento economico e normativo.
Alle
lavoratrici domestiche si applicano le norme di legge sulla tutela delle
lavoratrici madri. È pertanto vietato adibire al lavoro le donne: durante
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi
previsti dalla normativa di legge; per il
periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; durante
i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
È
prevista l’astensione anticipata se la lavoratrice è occupata in lavori gravosi
o rischiosi ai fini della gravidanza o se le condizioni di salute lo
richiedono.
Detti
periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
Dall'inizio
della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino
alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere
licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non
comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni,
ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa
di licenziamento della lavoratrice.
In
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto
il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
La
lavoratrice dovrà presentare la richiesta di congedo si ala datore di lavoro
che all’INPS.
Per
quanto riguarda il trattamento economico, le lavoratrici hanno diritto a
percepire l’indennità giornaliera a carico dell’INPA pari all’80% della
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. A questo importo vanno aggiunti
il rateo di tredicesima mensilità. Pertanto l’indennità di maternità è pagata ,
quindi, direttamente dall’INPS e on dal datore di lavoro.
Nel
calcolo dell’indennità valgono solo i periodi svolti come lavoratrice domestica
e possono riscuotere l’indennità INPS solo se: nei 24
mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria risultano versati o dovuti
52 contributi settimanali (1 anno), anche se relativi a settori diversi da
quello del lavoro domestico; oppure,
in alternativa, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenza obbligatoria
risultano versati o dovuti almeno 26 contributi settimanali, anche in settori
diversi da quello del lavoro domestico.
Ai
fini pensionistici, per i periodi di congedo di maternità, è previsto
l’accredito figurativo dei contributi in presenza di un rapporto di lavoro in
atto e a prescindere dall’anzianità contributiva