Prestazioni a carico INPS
- Assegno per il nucleo familiare
- Indennità di disoccupazione
- Indennità di maternità
- Indennità antitubercolosi
- Cure termali
- Assegno di invalidità
- Pensione di inabilità
- Pensione di anzianità
- Pensione di vecchiaia
- Pensione ai superstiti o di reversibilità
Prestazioni e tutele per i lavoratori domestici stranieri
L’assegno per il nucleo familiareI lavoratori comunitari hanno diritto all’ assegno per il nucleo familiare per sé e per i propri familiari residenti nel paese d’origine o in un paese convenzionato.
I lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare:
- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese
di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia
una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.
I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay. - anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
La pensione
I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolamente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e pensione ai superstiti) con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.
Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro Paese europeo, prima di aver maturato i requisiti necessari, tali requisiti possono essere raggiunti anche continuando a lavorare e versare contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si sarà trasferito. Grazie al sistema della “totalizzazione”, tutti i contributi versati in Italia o in altri Paesi europei, saranno sommati allo scopo di erogare un’unica pensione. L’importo della pensione viene determinato dalla gestione previdenziale di ogni Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il cosiddetto “sistema pro-rata”.
Anche i lavoratori extracomunitari, in caso di rimpatrio, conservano i diritti previdenziali maturati in Italia.
- I lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1 gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 65° anno di età, anche se non sono maturati i previsti requisiti (se hanno cioè meno di 5 anni di contribuzione).
- I lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema retributivo o misto), se hanno 20 anni di contribuzione e 65 anni di età (stessa età fissata per uomo o donna).
Prestazioni a carico INAIL
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
- Rendita per inabilità permanente
- Rendita ed assegno una tantum ai superstiti in caso di morte
- Fornitura di protesi e presidi ortopedici
- Cure idrofangotermali e climatiche
- Cure mediche e chirurgiche
- Cure ambulatoriali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
A carico del Servizio Sanitario Nazionale
Assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica)
(articolo tratto dal sito INPS)