In
caso di gravidanza anche colf, badanti e baby-sitter hanno diritto alle
garanzie a tutela della maternità. Dall’inizio della gravidanza, fino alla
cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata
ed ha diritto ad un’indennità giornaliera.
L’indennità sostitutiva della retribuzione è pagata
dall’INPS, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera e deve
essere richiesta all’INPS entro 6 mesi
dal parto. Le lavoratrici hanno diritto alla tutela economica se: nei 24 mesi
precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati o dovuti 52
contributi settimanali (1 anno), anche se relativi a settori diversi da quello
del lavoro domestico; o, in alternativa, nei 12 mesi precedenti l'inizio
dell'astensione obbligatoria risultano versati o dovuti almeno 26 contributi
settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
Attenzione: in caso di dimissioni volontarie la lavoratrice non è
tenuta al preavviso.
I termini di PREAVVISO, in caso di licenziamento, saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziam4nto prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.