Il collocamento alla pari consiste
nell’accogliere in famiglia un giovane
straniero, tra i 17 e i 30 anni (nubile/celibe e con conoscenza almeno
basilare della lingua nazionale), venuto in Italia per perfezionare lingua e/o
competenze professionali, in cambio di
servizi domestici.
Il giovane può essere assunto per un
periodo di 12 mesi (prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi), può lavorare al
massimo 5 ore al giorno ed ha diritto a vitto e alloggio più una piccola somma
di denaro per le spese extra.
Attenzione - Queste caratteristiche non trasformano il collocamento alla pari degli studenti in contratti con veri e propri lavoratori domestici, infatti, con il collocamento alla pari non sorge nessun rapporto di subordinazione tra la famiglia ospitante e la persona collocata.
Attenzione - Queste caratteristiche non trasformano il collocamento alla pari degli studenti in contratti con veri e propri lavoratori domestici, infatti, con il collocamento alla pari non sorge nessun rapporto di subordinazione tra la famiglia ospitante e la persona collocata.
Il collocamento alla pari è stato
previsto e disciplinato dall’accordo
europeo di Strasburgo adottato dal Consiglio d’Europa il 24/11/1969 e
ratificato dall’Italia con la Legge n.304 del 18/05/1973.