lunedì 9 febbraio 2015

Colf e badanti conviventi: il riposo settimanale

Tutti i lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter), hanno diritto al riposo settimanale. Per i lavoratori conviventi le ore di riposo ammontano a 36 e devono essere godute per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato dalle parti. In questo giorno la colf o la badante presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, se queste ore non saranno recuperate in un altro giorno della stessa settimana, dovranno essere retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%.

Ricordiamo a tutti i datori di lavoro che il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. In caso di prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili richieste di domenica, dovrà essere concesso un uguale numero di ore di riposo, non retribuito, nel corso della giornata immediatamente seguente; invece, le ore lavorate di domenica saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

Se il vostro lavoratore domestico professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica, le parti dovranno accordarsi sulla sostituzione della domenica con un'altra giornata. Nel caso in cui il datore e il lavoratore non riescano ad accordarsi sulla sostituzione del giorno, il riposo settimanale sarà effettuato di domenica (Art.14 comma 4 del CCNL del 1° luglio 2013).

Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it