venerdì 10 aprile 2015

Versamento tardivo dei contributi INPS

Avete dimenticato i contributi da lavoro domestico? Male!
Il termine per il pagamento del primo trimestre 2015 è scaduto oggi. Tutti i datori di lavoro domestico, infatti, sono tenuti a versare i contributi per il proprio lavoratore domestico (colf, badante, baby-sitter, giardiniere, etc.) ogni tre mesi. 
A tutti coloro che non rispettano le scadenze saranno applicate delle sanzioni.
Il sistema sanzionatorio prevede una graduazione differente delle sanzioni in base al comportamento del datore di lavoro e alle altre circostanze che possono giustificare un ritardo nel versamento.
Elenchiamo di seguito i casi definiti dal legislatore:

  1. Omissione contributiva: si concretizza in presenza di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie.
  2. Evasione contributiva: si concretizza in presenza di una inadempienza, accertata dall'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge, legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (il caso più diffuso è la mancata iscrizione all'INPS).
  3. Evasione denunciata spontaneamente: si concretizza in caso di regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine di pagamento e sempre che il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia (la mancata osservanza dei termini rende applicabili le sanzioni previste per l'evasione).
Per ognuno di questi tre casi è prevista una sanzione pecuniaria differente:
    1. per l'omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti);
    2. per l'evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell’importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge;
    3. per l'evasione denunciata spontaneamente la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it