- assistenza agli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di lavoro, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento;
- assistenza di mutilati e invalidi che fruiscono delle provvidenze di cui alla legge n.118 del 30 marzo 1971, o che siano esclusi da tali provvidenze per motivi economici, non attinenti al grado di menomazione;
- prestazioni di servizi diretti e personali verso i componenti delle comunità religiose o militari di tipo familiare;
- assistenza dei ciechi civili che fruiscono del trattamento di pensione di cui alla legge n.66 del 10 febbraio 1962 o esclusi perché in possesso di un reddito superiore ai limiti previsti;
- perpetue al servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico.

Vi ricordiamo che il grado di parentela si calcola in linea diretta contando tanti gradi quante sono le generazioni (escludendo il capostipite) e in linea collaterale si risale allo stipite comune e si ridiscende fino al parente contando tanti gradi quante sono le generazioni (escluso il capostipite).
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it