Nel settore del lavoro domestico i datori di lavoro possono incorrere in sanzioni amministrative in più di un caso. Infatti, per i datori di colf e badanti che non comunicano l’assunzione entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del lavoro oppure per coloro che non comunicano le variazioni e/o la cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni, (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002) la legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Irregolarità
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Sanzione amministrativa
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Omessa o
ritardata presentazione della comunicazione di ASSUNZIONE entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del
lavoro.
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da € 100,00 a €
500,00 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/03).
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Omessa o ritardata comunicazione della VARIAZIONE e/o
CESSAZIONE del rapporto di lavoro entro 5 giorni.
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Ricordiamo ai lettori del blog che la maxi-sanzione introdotta dal decreto Bersani, non può essere più applicata al lavoro domestico da quando è entrata in vigore la Legge n.183/2010.
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it
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