La
retribuzione dei lavoratori domestici è data dall’insieme di 4 elementi: la
retribuzione minima contrattuale, gli scatti di anzianità del lavoratore,
l’eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio e il superminimo.
La retribuzione minima (la più bassa paga oraria/giornaliera/mensile che il datore corrisponde al collaboratore familiare), è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e viene aggiornata ogni anno secondo gli indici ISTAT, per adeguarla al costo della vita.
La retribuzione minima (la più bassa paga oraria/giornaliera/mensile che il datore corrisponde al collaboratore familiare), è stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale e viene aggiornata ogni anno secondo gli indici ISTAT, per adeguarla al costo della vita.
Gli
scatti di anzianità dipendono dagli
anni di servizio del lavoratore presso uno stesso datore: per ogni biennio di
servizio è previsto, infatti, un aumento del 4% sulla retribuzione minima
contrattuale, fino ad un massimo di 7 scatti.
I
valori convenzionali per l’erogazione di vitto
e alloggio, sono definiti e rivalutati ogni anno dalla contrattazione
collettiva, proprio come la retribuzione minima.
Il
superminimo è una somma concordata
nel contratto individuale che ha l’obiettivo di incrementare stabilmente la
retribuzione. Il superminimo può essere assorbibile o non assorbibile. In caso
di aumenti delle retribuzioni tabellari nazionali, l’importo del superminimo
assorbibile resta invariato mentre il superminimo non assorbibile si riduce di
un importo pari all’aumento tabellare. Attenzione
- E’ consigliabile specificare nella lettera di assunzione se si intende il
superminimo come assorbibile o non assorbibile per evitare successive discussioni
o vertenze.