martedì 19 agosto 2014

Dimissioni o Licenziamento? Il preavviso è obbligatorio ma non è uguale per tutti.

Il contratto stipulato con colf o badanti può essere sciolto sia per volontà del lavoratore (dimissioni) sia per volontà del datore di lavoro (licenziamento), a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte. Il periodo di preavviso dipende dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata e da quale delle due parti è richiesta la risoluzione del contratto.
Nel licenziamento occorre distinguere i rapporti di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali dai rapporti con impegno superiore a 24 ore settimanali come specificato nella tabella sottostante, dove sono riportati i relativi tempi di preavviso previsti dalla legge.

CONTRATTO
ANNI DI ANZIANITA' PRESSO LO STESSO DATORE
PERIODO DI PREAVVISO PER LICENZIAMENTO
Max. 24 ore settimanali
·         fino a 2 anni di anzianità;
·         oltre i 2 anni di anzianità.
8 giorni

15 giorni
Superiore a 24 ore settimanali
·         fino a 5 anni di anzianità;
·         oltre i 5 anni di anzianità.
15 giorni

30 giorni
I termini di preavviso riportati in tabella vengono ridotti del 50% in caso di dimissioni da parte del lavoratore domestico.

In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. 

In caso di mancato preavviso da parte del lavoratore, viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che sarebbe spettato alla colf o alla badante in tale periodo.