Il
contratto stipulato con colf o badanti può essere sciolto sia per volontà del
lavoratore (dimissioni) sia per volontà del datore di lavoro (licenziamento), a
condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte. Il periodo di
preavviso dipende dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata e da quale
delle due parti è richiesta la risoluzione del contratto.
Nel
licenziamento occorre distinguere i rapporti
di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali dai rapporti con impegno superiore
a 24 ore settimanali come specificato nella tabella sottostante, dove sono
riportati i relativi tempi di preavviso previsti dalla legge.
CONTRATTO
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ANNI DI
ANZIANITA' PRESSO LO STESSO DATORE
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PERIODO DI
PREAVVISO PER LICENZIAMENTO
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Max. 24 ore settimanali
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fino a 2 anni
di anzianità;
·
oltre i 2 anni
di anzianità.
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8 giorni
15 giorni
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Superiore a 24 ore
settimanali
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·
fino a 5 anni
di anzianità;
·
oltre i 5 anni
di anzianità.
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15 giorni
30 giorni
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I
termini di preavviso riportati in tabella vengono ridotti del 50% in caso di dimissioni da parte del lavoratore domestico.
In caso di mancato preavviso da parte del lavoratore, viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che sarebbe spettato alla colf o alla badante in tale periodo.