lunedì 23 marzo 2015

Liquidazione e preavviso per colf e badanti

Lo sapevate che la liquidazione a colf e badanti spetta sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni volontarie?
Il rapporto di lavoro con colf e badanti può cessare per volontà del lavoratore e del datore di lavoro, in entrambi i casi il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario o di poche ore a settimana.
Per calcolare le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, è necessario tener conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per i lavoratori conviventi, dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. 
Vi ricordiamo che la risoluzione del rapporto di lavoro deve sempre rispettare i termini di preavviso previsti dal CCNL del lavoro domestico.
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
·         15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
·         30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
·         Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
·         8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
·         15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Questi termini sono ridotti del 50% in caso di dimissioni da parte del lavoratore.


Attenzione: in caso di mancato preavviso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.