Lo sapevate che la
liquidazione a colf e badanti spetta sia in caso di licenziamento che in caso
di dimissioni volontarie?
Il rapporto di lavoro con colf
e badanti può cessare per volontà del lavoratore e del datore di lavoro, in
entrambi i casi il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione,
anche se il lavoro è precario, saltuario o di poche ore a settimana.
Per calcolare le somme dovute
a titolo di trattamento di fine rapporto,
è necessario tener conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per i
lavoratori conviventi, dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Vi ricordiamo che la
risoluzione del rapporto di lavoro deve sempre rispettare i termini di
preavviso previsti dal CCNL del lavoro domestico.
In caso di licenziamento, per
il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso
dovrà essere:
·
15 giorni di calendario, fino a cinque anni di
anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
·
30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di
anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
·
Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24
ore settimanali il preavviso dovrà essere:
·
8 giorni di calendario, fino a due anni di
anzianità;
·
15 giorni di calendario, oltre i due anni di
anzianità.
Questi termini sono ridotti
del 50% in caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Attenzione: in caso di mancato
preavviso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore
un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso
spettante. In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la
prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione
l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.