venerdì 24 aprile 2015

Il rilascio del nulla osta al lavoro

Per assumere un lavoratore extracomunitario non ancora entrato in Italia è necessario richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione della prefettura. Una volta inviata la domanda sarà lo Sportello Unico a convocare il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno (il contratto di soggiorno non sostituisce il contratto di lavoro ma è necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato), predisposto dallo Sportello.
Vi ricordiamo che il nulla osta ha una validità di 6 mesi e che il datore di lavoro dovrà consegnare allo Sportello Unico per l'immigrazione la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal proprio Comune di residenza o dalla ASL competente del territorio. 
Lo Sportello Unico, una volta ricevuti i documenti e completata la procedura di richiesta del nulla osta, trasmette il documento per via telematica insieme alla proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, che rilascia al lavoratore straniero il visto di ingresso, da lui precedentemente richiesto.
Il lavoratore, una volta ricevuto il visto d'ingresso, è tenuto a recarsi, entro 8 giorni dal'ingresso in Italia, presso lo Sportello unico per firmare il contratto e la richiesta di permesso di soggiorno che saranno inviate con raccomandata A/R alla prefettura. Sarà poi la Questura a convocare il cittadino straniero per la consegna del permesso di soggiorno.

Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it