
- 12 ore annue > lavoratori con orario non inferiore a 30 ore settimanali
- 12 ore riproporzionate in base all'orario di lavoro prestato > lavoratori con orario inferiore a a 30 ore settimanali
I lavoratori non conviventi possono inoltre fruire di permessi NON retribuiti accordandosi con il datore di lavoro.
*I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio di almeno 12 mesi, possono usufruire di 40 ore di permesso annue per:
- frequentare corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari
- attività formative previste per il rinnovo del permesso di soggiorno
- esami annuali.
Attenzione! I permessi previsti dal CCNL del lavoro domestico non sono cumulabili e non sono previste forme di indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
Potete scaricare qui il fac-simile per la richiesta dei permessi.
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it
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