Il CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari, è un contributo dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.

A partire dal
1° gennaio del 2000 l'importo dei contributi CUAF è uguale per tutti i lavoratori domestici, siano essi italiani, comunitari o extracomunitari, poichè è stato soppresso il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari. Inoltre, dal
febbraio del 2001, la legge riconosce ai datori di lavoro un
esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0.8 punti percentuali, se il contributo è dovuto in misura superiore a 0.8 punti percentuali, oppure pari a 0.4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, con priorità sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0.8 punti percentuali)*.
(*) Legge n.23/12/2000.
Per dubbi o maggiori informazioni scrivete a studio@studiolegaledl.it