
L'omissione contributiva è il mancato o ritardato pagamento dei contributi mentre, l'evasione contributiva è la mancata registrazione o l'omissione di denunce obbligatorie (o non conformi al vero). Questa ipotesi si verifica quando il datore di lavoro, con il preciso intento di non versare i contributi, occulta i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate.
Quali sono le sanzioni previste in questi casi?
- in caso di omissioni contributive il datore di lavoro pagherà una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema: (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d’anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti);
- in caso di evasione contributiva il datore di lavoro pagherà una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell'importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge.
Tuttavia, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente impositore e comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi dalla data di scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la stessa di quella prevista in caso di omissione.
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